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a cura dell'Osservatorio www.slsg.unisa.it
Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2023 – rifugiati palestinesi
La protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) deve essere considerata cessata qualora tale organo non sia in grado di fornire a un apolide di origine palestinese, beneficiario di tale protezione o di tale assistenza, l’accesso alle cure e ai trattamenti medici in mancanza dei quali quest’ultimo corre un rischio reale di morte imminente o un rischio reale di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute o a una significativa riduzione della sua speranza di vita. Spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di un tale rischio. In tal senso è da interpretarsi l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE.
Testo integrale della sentenza
Sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2023 – certificato successorio europeo
Secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo: «il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell’Unione europea può scegliere la legge di tale Stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione», inoltre, «esso non osta a che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso, prima dell’adozione di detto regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, un cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, non possa scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione».
Testo integrale della sentenza
Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2023 – esecuzione della pena
L’art. 3, par. 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all’esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena, a condizione che detta decisione di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Testo integrale della sentenza