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Domande frequenti

       

COSA È

Deposito delle istanze relative a un procedimento in corso, ad esempio (non esaustivo):

  • modifica di posizione giuridica dell’imputato;
  • dissequestro di beni confiscati;
  • restituzioni di somme;
  • differimento udienze.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.);
  • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta;
  • Parte di persona.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Istanza in carta semplice.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione penale.

QUANTO COSTA

Esente.


COSA È

Differentemente dall’ambito civile, per il settore penale, all’avvocato non è consentito consultare autonomamente, attraverso lo strumento informatico, le informazioni relative allo stato del fascicolo. Per questo motivo, le sezioni offrono il servizio di informazioni, ad esempio (non esaustivo) su:

  • fissazione e rinvii delle date di udienza;
  • esito delle istanze;
  • deposito atti;
  • altre casistiche legate al procedimento penale.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.);
  • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta;
  • Parte di persona.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Una volta esibito un documento di identificazione che attesti la propria identità e l’eventuale delega, le informazioni sono offerte contestualmente alla richiesta, compatibilmente con la reperibilità dei dati sullo strumento informatico.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione penale.

QUANTO COSTA

Esente.


COSA È   

Richiesta di copia di un qualsiasi atto relativo al procedimento penale.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.);
  • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta;
  • Parte di persona.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Domanda scritta in carta semplice. In caso di atti di particolare importanza, la richiesta può essere soggetta ad autorizzazione.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione penale.

QUANTO COSTA

I diritti di copia sono calcolati in base al numero di pagine.


COSA È

Richiesta di copie della sentenza emessa dopo il deposito.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocato della parte o suo delegato;
  • Parte di persona identificata con fotocopia di documento di riconoscimento;
  • Avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell’incarico).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

L’avvocato deve presentare richiesta scritta con l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie, e altri dati. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l’eventuale delega dell’avvocato costituito.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione penale.

QUANTO COSTA

I diritti di copia, in marca da bollo, calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata, si devono solo nei casi in cui le copie sono richieste per scopi diversi da quelli processuali.


COSA È

Deposito del ricorso per Cassazione, relativo a tutte le sentenze o provvedimenti in ambito penale emessi dalla Corte di Appello.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.);
  • Parte di persona.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Ricorso in originale, nr. 7 copie ed eventuali altre copie il cui numero varia con il numero di parti. Una volta predisposti gli atti da parte della cancelleria, il fascicolo verrà inoltrato alla Corte di Cassazione.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione penale.

QUANTO COSTA

Marca da bollo nel caso in cui il ricorso fosse proposto dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.


Aggiornamento ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n.184 del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3,92

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7,84

  COPIA SEMPLICE COPIA AUTENTICATA
N. PAGINE SENZA URGENZA CON URGENZA SENZA URGENZA CON URGENZA
1-4 €1.47 €4.41 €11.80 €35.40
5-10 €2.96 €8.88 €13.78 €41.34
11-20 €5.88 €17.64 €15.71 €47.13
21-50 €11.79 €35.37 €19.66 €58.98
51-100 €23.58 €70.74 €29.48 €88.44
oltre le 100 €23.58+€9.83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione €70.74+€29.49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione €29.48+€11.80 ogni ulteriori 100 pagine o frazione €88.44+€35.40 ogni ulteriori 100 pagine o frazione

 


       

COSA È

L’iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento, costituita dall’inserimento dei dati inerenti al ricorso presentato avverso la sentenza di I grado. La suddetta registrazione attribuirà alla causa, in via automatica, un numero identificativo progressivo annuale.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Avvocato della parte appellante.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

La domanda di iscrizione a ruolo può essere effettuata personalmente, presso la Cancelleria Lavoro, oppure, in via eccezionale, via posta, e deve contenere i documenti di seguito descritti:

  • Nota di iscrizione a ruolo sottoscritta, contenente i dati del I grado. Si suggerisce di effettuare la nota utilizzando il modulo applicativo per la generazione automatica di codice a barre e di indicare correttamente tutti i dati.
  • Ricorso presentato in originale e ulteriori copie il cui numero è variabile e dipende dalla materia, da eventuali istanze di sospensiva e dal numero di parti alle quali l’avvocato deve notificare.
  • Sentenza presentata in copia conforme per l’ufficio e ulteriori copie il cui numero è variabile e dipende dalla materia, da eventuali istanze di sospensiva e dal numero di parti alle quali l’avvocato deve notificare.
  • Fascicolo di parte contenente atti e documenti relativi all’appello.

DOVE SI RICHIEDE    

Cancelleria sezione lavoro

QUANTO COSTA     

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge, che sono proporzionati al valore della causa. Tali importi possono subire variazioni per aggiornamenti legislativi.


COSA È   

Gli avvocati delle parti possono presentare, durante la vita del processo, una serie di istanze. Tra le principali si annoverano l’istanza di sospensione, ai sensi degli artt. 431, 283 c.p.c. e l’istanza di anticipazione. La sospensiva può essere proposta sia contestualmente all’atto di appello, sia in corso di causa. Le notifiche alle altre parti sono a carico dell’istante.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

L’avvocato della parte appellante.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI   

Una volta presentata domanda scritta, l’istanza può essere accolta in tutto o in parte, disponendo l’esecuzione limitata ad un certo importo, ovvero essere rigettata o dichiarata inammissibile.

DOVE SI RICHIEDE   

Cancelleria civile della sezione competente.


COSA È   

A seguito della notifica del ricorso da parte dell’appellante, l’appellato prepara la memoria di costituzione, esponendo le ragioni per cui ritiene infondate le motivazioni dell’appello.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Avvocato della parte appellata.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI   

L’avvocato si deve recare presso la Cancelleria Lavoro presentando la memoria di costituzione in originale e ulteriori copie il cui numero è variabile e dipende dalla materia e dal numero delle altre parti.

DOVE SI RICHIEDE   

Cancelleria civile della sezione lavoro.

QUANTO COSTA   

Esente.


COSA È   

Durante la vita del processo, gli avvocati possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli d’ufficio e nel fascicolo delle altre parti.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Le parti e gli avvocati muniti di procura.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

L’avvocato si deve recare presso la Cancelleria Lavoro.

N.B.: Si ricorda che il nuovo sistema di registro in area civile (SICID) è consultabile anche on-line, da tutti gli avvocati che ne abbiano diritto, purché dotati di punto di accesso al sistema Polisweb PCT (Processo Civile Telematico).

DOVE SI RICHIEDE   

Cancelleria civile della sezione lavoro.

QUANTO COSTA   

La visualizzazione di qualsiasi atto è gratuita. Nel caso in cui si volesse una copia, i diritti di copia, in marca da bollo, sono calcolati in base al numero delle pagine.


COSA È   

Richiesta di copie di sentenze relative alla materia “lavoro”.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocato della parte o suo delegato;
  • Parte di persona identificata con fotocopia di documento di riconoscimento;
  • Avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell’incarico).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI   

L’avvocato deve presentare richiesta con l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie, e altri dati. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l’eventuale delega dell’avvocato costituito.

DOVE SI RICHIEDE   

Cancelleria civile della sezione lavoro.

QUANTO COSTA   

I diritti di copia, in marca da bollo, calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata, si devono solo nei casi in cui le copie sono richieste per scopi diversi da quelli processuali.


COSA È   

A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo di parte che la Cancelleria civile conserva nell’archivio. Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente consigliato di procedere al ritiro del fascicolo di parte immediatamente dopo il deposito della sentenza.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Avvocati delle parti o loro delegati.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI   

Affinché il fascicolo ritorni nella disponibilità della parte, l’avvocato deve presentare apposita richiesta presso la cancelleria della sezione lavoro.

DOVE SI RICHIEDE   

Cancelleria civile della sezione lavoro.

QUANTO COSTA   

Il servizio è ricompreso nel contributo unificato.


       

COSA È   

L’iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento, costituita dall’inserimento dei dati inerenti al ricorso presentato avverso la sentenza di I grado. La suddetta registrazione attribuirà alla causa, in via automatica, un numero identificativo progressivo annuale.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Avvocato della parte appellante.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

La domanda di iscrizione a ruolo può essere effettuata personalmente, presso la Cancelleria lavoro, oppure, in via eccezionale, via posta, e deve contenere i documenti di seguito descritti:

  • Nota di iscrizione a ruolo sottoscritta, contenente i dati del I grado. Si suggerisce di effettuare la nota utilizzando il modulo applicativo per la generazione automatica di codice a barre e di indicare correttamente tutti i dati.
  • Ricorso presentato in originale e ulteriori copie il cui numero è variabile e dipende dalla materia, da eventuali istanze di sospensiva e dal numero di parti alle quali l’avvocato deve notificare.
  • Sentenza presentata in copia conforme per l’ufficio e ulteriori copie il cui numero è variabile e dipende dalla materia, da eventuali istanze di sospensiva e dal numero di parti alle quali l’avvocato deve notificare.
  • Fascicolo di parte contenente atti e documenti relativi all’appello.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione lavoro.

QUANTO COSTA

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge, che sono proporzionati al valore della causa. Tali importi possono subire variazioni per aggiornamenti legislativi.


COSA È   

Gli avvocati delle parti possono presentare, durante la vita del processo, una serie di istanze. Tra le principali si annoverano l’istanza di sospensione, ai sensi degli artt. 431, 283 c.p.c. e l’istanza di anticipazione. La sospensiva può essere proposta sia contestualmente all’atto di appello, sia in corso di causa. Le notifiche alle altre parti sono a carico dell’istante.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

L’avvocato della parte appellante.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Una volta presentata domanda scritta, l’istanza può essere accolta in tutto o in parte, disponendo l’esecuzione limitata ad un certo importo, ovvero essere rigettata o dichiarata inammissibile.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile della sezione competente.


COSA È   

È l’atto col quale l’appellato (o nei procedimenti di primo grado il convenuto) si costituisce in giudizio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Il deposito deve essere effettuato dall’avvocato dell’appellato (o del convenuto); nel caso non vi abbia provveduto altra parte, deve essere richiesta l’iscrizione a ruolo.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Deposito del fascicolo contenente:

  • la comparsa di costituzione e risposta;
  • la copia della citazione notificata;
  • la procura;
  • i documenti offerti in comunicazione.

La registrazione del deposito nel programma di cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale) è immediata.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile della sezione competente.

QUANTO COSTA

Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale.


COSA È 

È l’istanza con la quale viene chiesto di anticipare/differire una udienza già fissata per motivate esigenze della parte o del difensore.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

L’avvocato della parte.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Istanza in carta semplice. Se l’istanza viene accolta dal giudice, la variazione di udienza viene riportata nel programma di cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale).

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile della sezione competente.

QUANTO COSTA

Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale.


COSA È 

Durante la vita del processo, gli avvocati possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli d’ufficio e nel fascicolo delle altre parti.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Le parti e gli avvocati muniti di procura.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI   

La consultazione è consentita nella Cancelleria Civile della sezione competente.
Le copie sono rilasciate dall’Ufficio Copie - Piano Terra.
La visualizzazione degli atti è contestuale.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda.
La copia avente carattere di urgenza, entro i due giorni successivi a quello della richiesta.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile della sezione competente.

QUANTO COSTA

La visualizzazione di qualsiasi atto è gratuita. Nel caso in cui si volesse una copia, i diritti di copia, in marca da bollo, sono calcolati in base al numero delle pagine.


COSA È   

Richiesta di copie di sentenze civili. Le copie possono essere richieste in modalità informe o conforme.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

  • Avvocato della parte o suo delegato;
  • Parte di persona identificata con fotocopia di documento di riconoscimento;
  • Avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell’incarico).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

L’avvocato deve presentare richiesta con l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza e dell’uso cui sono destinate; se delega un collega, il delegato dovrà necessariamente presentare anche la delega dell’avvocato costituito.

La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali fatti impeditivi.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile della sezione competente.

QUANTO COSTA

I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata. Per le copie urgenti i diritti sono triplicati.


COSA È   

A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo di parte che la Cancelleria civile conserva nell’archivio. Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente consigliato di procedere al ritiro del fascicolo di parte immediatamente dopo il deposito della sentenza.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO   

Avvocati delle parti.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Affinché il fascicolo ritorni nella disponibilità della parte, l’avvocato deve presentare apposita richiesta presso la cancelleria.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile della sezione competente.

QUANTO COSTA

Il servizio è ricompreso nel contributo unificato.


       

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

i cittadini italiani;

gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari

alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva

alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio

le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare

l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)

l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

può dichiarare l'istanza inammissibile

può accogliere l'istanza

può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141

(Informazioni ricavate dal Sito del Ministero della Giustizia)


Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021). Se l'interessato convive con il coniugel’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

Casi particolare

In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

  1. la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
  2. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  3. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio

le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare

l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)

l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio

se trattasi di causa già pendente

la data della prossima udienza

generalità e residenza della controparte

ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere

prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,

emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

accoglimento della domanda

non ammissibilità della domanda

rigetto della domanda

trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

(Informazioni ricavate dal Sito del Ministero della Giustizia)


A CHI RIVOLGERSI


Ufficio Camere di Consiglio.

Ubicazione

Cittadella Giudiziaria - Viale Unità d'Italia - Salerno 84123 Salerno (SA)

Edificio E "Trotula De Ruggiero" - Piano IV 

Attività svolte:

Registro Mod. 32 - Istanze in materia misure cautelari - Riparazione ingiusta detenzione - Ammissioni al patrocinio a spese dello Stato - Riparazione errori giudiziari - Riconoscimento sentenze penali straniere.

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00; il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Telefono: 

0895645339;
0895646422;
0895645338

Email: 

nunzia.pecci@giustizia.it;
assunta.saggese@giustizia.it

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo.

Nunzia Pecci (Funzionario Giudiziario)

Incarico: Responsabile
Piano: quarto
Telefono: 0895645339
Email: nunzia.pecci@giustizia.it.

COSA È

Nel caso in cui si dovesse ritenere di aver subito una detenzione ingiusta, si può presentare domanda di riparazione entro due anni dell’irrevocabilità della sentenza.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

Parte di persona;

Procuratore speciale munito di procura.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Domanda scritta in carta semplice con allegata copia della documentazione del processo di riferimento (ordinanza cautelare, sentenza, etc.) in originale più ulteriori nr. 2 copie complete.

L’istanza va presentata in originale ed allegate nr.7 copie.

NB: Le copie della documentazione del processo sono acquisibili presso la Cancelleria penale che ha seguito il procedimento, senza dover pagare alcun diritto.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria sezione penale.

QUANTO COSTA

Marca da bollo.

UFFICI INTERESSATI

Corte d'Appello - Cancelleria Penale - Procedimenti Camerali.

INFORMAZIONI GENERALI

È necessario precisare e distinguere i casi di riparazione per ingiusta detenzione da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario. Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone invece una condanna a cui sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di revisione instaurato (a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna) in base a nuove prove o alla dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in conseguenza della falsità in atti.
In questa sezione ci occuperemo del caso di riparazione per ingiusta detenzione. Secondo quanto disposto (artt. 314 e 315 c.p.p.), all'imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, diritto che è stato introdotto con il codice di procedura penale del 1988 ed è in adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (cfr. art 5, co. 5, C.E.D.U.). Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta "Legge Carotti". In particolare, è aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un'ingiusta permanenza in carcere, passando da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90), ed è altresì aumentato il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, domanda di riparazione: da 18 a 24 mesi. Il presupposto del diritto ad ottenere l'equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o nella ingiustizia formale della custodia cautelare subita.
L'ingiustizia sostanziale è prevista dall'art. 314, co. 1, c.p.p. e ricorre quando vi è proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. È importante tenere presente che, ai sensi del successivo co. 3 dell'art. 314 c.p.p., alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.
L'ingiustizia formale è disciplinata dal co. 2 dell'art. 314 c.p.p. e ricorre quando la custodia cautelare è stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna.
La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (315 c.p.p. - 102 norme di attuazione c.p.p.) deve essere presentata (a pena di inammissibilità) entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva, presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è competente la Corte di Appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato; sulla richiesta decide la Corte di Appello con un procedimento in camera di consiglio. È obbligatoria l'assistenza di un legale munito di procura speciale e la parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di decesso della persona che ha subito l'ingiusta detenzione possono richiederne la riparazione: il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. La riparazione per ingiusta detenzione deve essere estesa alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel merito. Tutti coloro che sono stati licenziati dal posto di lavoro che occupavano prima della custodia cautelare e per tale causa, hanno diritto di essere reintegrati nel posto di lavoro se viene pronunciata a favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero ne viene disposta l'archiviazione. Vale la pena ricordare che la Corte di Giustizia di Strasburgo (sentenza 9 giugno 2005 ricorso 42644/02) ha richiesto una modifica dell'art. 314 c.p.p. che ammette l'indennizzo per ingiusta detenzione solo se l'imputato è assolto, se è disposta l'archiviazione del caso o il non luogo a procedere o se, in caso di condanna, la custodia cautelare è stata disposta in assenza di gravi indizi di colpevolezza o per reati per i quali la legge stabilisce una reclusione superiore a tre anni. Per la Corte si tratta di previsioni restrittive perché l'art 5 co. 5 della convenzione prevede in ogni caso di illegittima restrizione il diritto ad una riparazione.

A CHI RIVOLGERSI

Corte d'Appello - Cancelleria Penale Procedimenti Camerali
Piano: 2; stanza: 206
Telefono: 0895645339
Orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'interessato deve presentare in cancelleria:

  • la domanda di riparazione del danno per ingiusta detenzione da lui sottoscritta, eccetto il caso di procura speciale. Oltre all'originale devono essere presentate 2 copie dell'istanza;
  • la sentenza di assoluzione con l'attestazione di irrevocabilità;
  • il certificato dei carichi pendenti;
  • le dichiarazioni rese al Giudice Indagini Preliminari (G.I.P.) o al Pubblico Ministero (P.M.);
  • fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale.

Nel caso di arresti domiciliari deve essere depositato anche:

  • il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari e l'ordine di scarcerazione;
  • la posizione giuridica, da richiedere all'ultimo carcere di detenzione previa autorizzazione della Corte di Appello;
  • gli atti del procedimento da cui si evince che il ricorrente non ha concorso a dar causa alla sua carcerazione per dolo o colpa grave.

Tutti i documenti a corredo dell'istanza possono essere depositati in carta semplice e per la loro richiesta non è dovuto alcun diritto di cancelleria.
Ogni comunicazione o richiesta in merito al pagamento della somma dovrà essere indirizzata a: "Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Serv. Centr. Per gli AA. GG. e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione – Responsabile sig.ra Lofaro - via Casilina, 00182 Roma". Ufficio XIV, tel. 06-47615451, fax 06-47615155.


COS'È Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

Il termine ragionevole si considera rispettato, ai sensi della nuova normativa in vigore dall’11.09.2012, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in un tempo non superiore a sei anni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 4 agosto 1955, n.848

Legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) modificata dal DL 83/12, convertito in L.134/12.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Il ricorso è proposto nei confronti:

  • del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del Giudice Ordinario;
  • del Ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del Giudice Militare;
  • del Ministro delle Finanze nei rimanenti casi.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Il Presidente della Corte di Appello, o un magistrato a tal fine designato, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, deve pronunciarsi con decreto motivato, immediatamente esecutivo, con cui ingiunge all’Amministrazione di pagare la somma liquidata. Il ricorso unitamente al decreto di accoglimento della domanda deve essere notificato alla controparte entro trenta giorni, altrimenti diventa inefficace, ed è comunicato a cura della Cancelleria, oltre che alle parti, al Procuratore Generale della Corte dei Conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Nel caso di rigetto la parte può fare opposizione con ricorso entro trenta giorni e sulla stessa il collegio (di cui non può far parte il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo) decide con decreto ricorribile per cassazione entro quattro mesi dal deposito del ricorso.

Il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, attori o convenuti, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto e dal fatto che esse siano risultate (o destinate ad essere, per giudizio ancora in corso) vincenti o soccombenti in sede civile o condannate in sede penale. Il diritto allo svolgimento del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle parti in causa, e non anche ai soggetti che siano ad esso rimasti estranei, ritenendo non rilevante che l’eventualità che questi ultimi possano aver subito danni legati al protrarsi del processo. Nel caso di un giudizio penale la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo a patto che si siano costituiti parte civile nel processo penale. Legittimato attivo è anche il fallito, anche se egli formalmente non è parte in giudizio (lo è il curatore). Il diritto all'equa riparazione va riconosciuto anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio (anche antecedente all’entrata in vigore la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto), a patto che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia pronunciata sulla sua inammissibilità.

La nuova disciplina ha innovato la precedente nel senso di escludere l’equo indennizzo per la parte che senza motivo ha rifiutato una proposta di conciliazione e ha ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello della proposta di mediazione. La parte istante deve inoltre depositare copia autentica degli atti e dei provvedimenti relativi al procedimento su cui verte il giudizio di equa riparazione. Sono infine comminabili delle sanzioni processuali (ammenda da 1000 a 10.000 euro) se la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Ulteriori limitazione alla possibilità di ottenere l’indennizzo sono sancite dall’art. 55 della novella al comma 1 lett. 2 qinquies a cui si rimanda.

DOVE SI RICHIEDE

La domanda di  equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo  grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di  procedura civile.

QUANTO COSTA

La procedura è esente da contributo unificato, è previsto il pagamento di € 27,00 per diritti di notifica.


COS'È

Le sentenze e i provvedimenti di volontaria giurisdizione stranieri vengono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, nel rispetto di certe condizioni (vedi artt. 64 – 65 L. 218/95) e fatte salve alcune eccezioni. E’ infatti sempre necessaria la delibazione nei seguenti casi:

  • sentenze rotali (ad esempio di annullamento del matrimonio);
  • apposizione di formula esecutiva su sentenza straniera o provvedimenti in materia commerciale, in virtù di convenzioni (Bruxelles, Aia).

E’ necessario iniziare la procedura presso la Corte d’appello per attivare il controllo giudiziale sui requisiti del riconoscimento, nei seguenti casi:

  • nel caso di convenzioni;
  • in caso di mancata ottemperanza;
  • in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza o del provvedimento di volontaria giurisdizione straniero;
  • in caso in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   Legge 31.05.1995 n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

CHI PUÒ RICHIEDERLO   Chiunque vi abbia interesse.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

Con ricorso. In più, nei seguenti casi:

Esecutorietà sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio

  • ricorso + 1 copia
  • copie autentiche delle 2 sentenze canoniche (la prima dichiarativa e la successiva di ratifica) + 2 copie semplici per ognuna
  • estratto dell’ atto di matrimonio rilasciato dal comune dove il matrimonio e’ stato celebrato + 2 copie semplici
  • decreto di esecutorietà sentenza canonica
  • nota di iscrizione a ruolo esente da marche ex l. 74/87

Delibazione di sentenze di divorzio straniero

ricorso + due copie semplici

  • sentenza straniera in forma autentica con traduzione giurata + 2 copie semplici della traduzione
  • certificato di matrimonio rilasciato dal comune dove il matrimonio e’ stato celebrato
  • nota di iscrizione a ruolo esente da marche ex l. 74/87

Inoltre:

Nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile, al quale viene presentato un provvedimento straniero per essere trascritto, iscritto o annotato, ritenga che non sussistano i presupposti per la trascrizione, deve rivolgersi al Procuratore della Repubblica. Lo stesso, se verifica che le condizioni sono rispettate, invita l’ufficiale dello stato civile a provvedere all’iscrizione; in caso contrario, comunica che non può essere data ottemperanza alla richiesta di riconoscimento automatico; l’ufficiale ne dà a sua volta comunicazione alla parte la quale può chiedere alla Corte d’ Appello l’accertamento dei requisiti ex art. 67 L. 218/95. E’ necessario il legale.

DOVE SI RICHIEDE  Cancelleria civile

QUANTO COSTA  Esente da contributo unificato


COS'È

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei giudici popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   Legge N° 287 del 10/4/1951

CHI PUÒ RICHIEDERLO

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisisti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado;
  • per i giudici popolari delle Corti d’Assise di Appello: titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Dalle nomine a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale. Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale; una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo. Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l'esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta il certificato medico. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Sono rimborsate le spese di viaggio; l’uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato, l’uso degli altri mezzi di trasporto deve essere provato con i documenti di viaggio. Non spetta alcun rimborso a coloro che risiedono nel Comune di Salerno. Il rimborso non spetta a tali, se la distanza chilometrica percorsa è inferiore o uguale a Km 15. E’ corrisposta una speciale indennità che il Ministero della Giustizia adegua ogni anno. Tale indennità non è dovuta ai Giudici Popolari presenti nel solo giorno della convocazione.

Documenti

Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari. Data l'obbligatorietà dell'Ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso (che può essere o meno retribuito) per l'assolvimento dell'ufficio stesso (domanda al datore di lavoro)

DOVE SI RICHIEDE   La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune di residenza.

QUANTO COSTA   Nessun costo.


TABELLA RIEPILOGATIVA ex art.40 D.P.R. 115/02 in vigore dal 15 novembre 2011
  COPIA SEMPLICE COPIA AUTENTICATA
N. PAGINE SENZA URGENZA CON URGENZA SENZA URGENZA CON URGENZA
1-4 €1.47 €4.41 €11.80 €35.40
5-10 €2.96 €8.88 €13.78 €41.34
11-20 €5.88 €17.64 €15.71 €47.13
21-50 €11.79 €35.37 €19.66 €58.98
51-100 €23.58 €70.74 €29.48 €88.44
oltre le 100 €23.58+€9.83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 €70.74+€29.49  ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 €29.48+€11.80  ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 €88.44+€35.40  ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

 


Il Contributo Unificato (C.U.) è un’imposta forfetizzata in un unico importo stabilito dal legislatore al fine di semplificare e sostituire le singole voci di tributi erariali gravanti sul procedimento giurisdizionale.

VALORE/TIPO CONTROVERSIA

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE D'APPELLO (IMPORTI DI CUI D.L. 6/7/11, N. 98) IMPORTI IN VIGORE DAL 1°/1/2012 ART. 28, LEGGE 12/11/11, N. 183 CAUSE DI OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO (ART. 18), PROVVEDIMENTI CAUTELARI IN CORSO DI CAUSA: VERSAMENTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO ART. 28, LEGGE 12/11/11, N. 183
fino a 1.100 € 37.00 55.50 27.50
Tra i 1.100 e 5.200 € 85.00 127.50 63.75
Tra 5.200 e 26.000 € 206.00 309.00 145.50
Tra 26.000 e 52.000 € 450.00 675.00 337.50
Tra 52.000 e 260.000 660.00 990.00 495.00
Tra 260000 e 520000 € 1056.00 1584.00 792.00
Oltre 520.000€ 1466.00 2199.00 1099.50
Separazioni   127.50  
Divorzio contenzioso   127.50  
Reclami ex art. 373 c.p.c.   85.00  

 


L’Ufficio Elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990. L’Ufficio cura, altresì, per tutto il distretto della Corte d’appello di Salerno, gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali. Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali.

 INFORMAZIONI UTILI

GESTIONE ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLA FUNZIONE DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

ISCRIZIONE – entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, presentando domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l’iscrizione nell’albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di presidenti di seggio elettorale. L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio come previsto dall’art. 23 del D.P.R. 570/60 e dall’ art.38 DEL D.P.R.361/57: a. Coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b. I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; c. Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; d. I medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti; e. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 NOMINA PRESIDENTI DI SEGGIO

Il Presidente della Corte, in occasione delle elezioni, provvede con proprio decreto alla nomina dei presidenti di seggio. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di Appello, è tenuto un elenco di persone idonee a ricoprire l’ufficio di presidente di seggio elettorale. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte di Appello trasmette ad ogni comune l’elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. In caso di impedimento del presidente del seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la normale surrogazione, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA

I cittadini inseriti nell’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di Seggio, possono inviare apposita istanza di nomina all’Ufficio Elettorale della Corte d’Appello attenendosi ad una delle seguenti modalità:

posta ordinaria, alla Corte di Appello di Salerno - Viale Unità D'Italia - Cittadella Giudiziaria - 84100 Salerno (SA);

posta elettronica, elettorale.ca.salerno@giustizia.it ;

personalmente (in via residuale) presso l’Ufficio Elettorale – Corte di Appello di Salerno, unitamente alla copia di idoneo documento di identità, dichiarando la propria disponibilità a svolgere l’incarico di presidente.

Le domande potranno essere presentate, a pena di nullità, non prima del sessantesimo (60o) e non oltre il quarantacinquesimo (45o) giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Per le istanze inviate per posta ordinaria, farà fede il timbro postale.

Ogni domanda verrà valutata alla luce dei criteri stabiliti dal Presidente della Corte. 

Sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun presidente con il materiale elettorale consegnato sul seggio.

 L’ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 TU. n. 570/60).

Il presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà presentare, con estrema urgenza, istanza di rinuncia alla Corte di Appello 

Ai sensi dell’art.89 del TU. n. 570/60, la rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente motivata e documentata circa i motivi di impedimento (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l’eventuale incompatibilità). 

NB: Deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità e preferibilmente, deve essere allegata anche la copia del decreto di nomina.

La rinuncia dovrà pervenire, a questa Corte di Appello, scegliendo una tra le seguenti modalità: • a mezzo deposito presso l’Ufficio Elettorale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 • tramite posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale.ca.salerno@giustizia.it 

NB: Il presidente di seggio, che senza giustificato motivo rifiuti di assumere l’incarico o non si trovi presente all’atto dell’ insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall’albo, con provvedimento irrevocabile dell’Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all’ufficio di presidente di seggio ed inoltre nelle possibili sanzioni previste dalla legge.

 AVVISO

Coloro che non intendono essere nominati ma che sono iscritti all’Albo dei presidenti di seggio devono procedere con la richiesta di sospensione o cancellazione, onde evitare che la loro possibile nomina comporti all’ufficio la necessità di dover provvedere con estrema urgenza alle sostituzioni. Vedi modalità:                                                                   

       • SOSPENSIONE Il presidente di seggio temporaneamente impossibilitato ad assumere incarichi (in caso ad es. di maternità, soggiorno all’estero, motivi di salute, ecc.) può chiedere con istanza scritta motivata, direttamente alla Corte di Appello, la temporanea sospensione dalla nomina.

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall’albo è: a. disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall’art. 1, co. 4, legge 53/90; b. ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro comune, superamento del settantesimo anno di età, etc; c. richiesta dell’interessato mediante istanza scritta motivata presentata al comune di residenza.


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