Attribuzioni
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.
Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409 - 413 c.p.p. e art.127 disp. attuaz. al c.p.p.
Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art. 110 Ordinamento Giudiziario:
Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:
Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:
Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:
Le comunicazioni vanno trasmesse esclusivamente alle caselle mail (p.e.o. ovvero p.e.c.) degli Uffici competenti.
Le comunicazioni afferenti all'Area Penale vanno trasmesse esclusivamente alle rispettive mail:
Tribunale di Sorveglianza di Salerno:
Deposito atti penali: depositoattipenali.tribsorv.salerno@giustiziacert.it
mail: tribsorv.salerno@giustizia.it pec: tribsorv.salerno@giustiziacert.it
Ufficio di Sorveglianza di Salerno:
Deposito atti penali: depositoattipenali.uffsorv.salerno@giustiziacert.it
mail: uffsorv.salerno@giustizia.it pec: uffsorv.salerno@giustiziacert.it
Le comunicazioni afferenti all’Area Contabilità vanno trasmesse esclusivamente alla pec:
dirigente.tribsorv.salerno@giustiziacert.it
Le comunicazioni afferenti all’Area Segreteria Amministrativa vanno trasmesse esclusivamente alle mail:
mail: segr.tribsorv.salerno@giustizia.it prot.tribsorv.salerno@giustizia.it
pec: prot.tribsorv.salerno@giustiziacert.it
Le comunicazioni indirizzate al Sig. Presidente in qualità di Magistrato Capo dell'Ufficio Giudiziario vanno trasmesse esclusivamente alla pec:
Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la L. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni: i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati provvedimenti, soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici, sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente o un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato) entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.