Email :
elettorale.ca.salerno@giustizia.it
Telefono :
Responsabile :
Raffaele Vallecaro, Direttore
raffaele.vallecaro@giustizia.it
Personale Amministrativo :
Colitti Claudia, Direttore
Gaetano Micera, Cancelliere esperto
Giancluca Adinolfi, Contabile
Pasquale Vitale, Operatore giudiziario
Battipaglia Francesco, Conducente Automezzi
Ernesto Corcillo, Centralinista
Orario al pubblico :
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
Ubicazione :
Edificio D - Piano III - stanza 324
Possono esercitare la funzione di Presidente di Seggio Elettorale (formalmente "Presidente dell’ufficio Elettorale di Sezione") i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini in possesso dei prescritti requisiti di legge che, a giudizio del Presidente della Corte, siano idonei all’Ufficio. (Art. 20 D.P.R. n° 570/1960)
Il Presidente di Seggio Elettorale è nominato dal Presidente della Corte di Appello tra le persone iscritte all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale.
essere cittadino italiano maggiorenne;
essere iscritto nelle liste degli elettori;
aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore).
Per iscriversi all’Albo è necessario avanzare apposita istanza al Presidente della Corte per il tramite del Comune di residenza nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre. L’iscrizione si effettua una sola volta ed è valida fino al compimento del 70° anno di età.
No. Prioritariamente (ma non obbligatoriamente) verranno nominati i cittadini iscritti all’Albo che abbiano presentato istanza di disponibilità alla nomina al Presidente della Corte di Appello. Qualora le istanze fossero in numero insufficiente, il Presidente della Corte nominerà ulteriori presidenti tra gli iscritti all’Albo.
L’istanza deve essere presentata tra i 60 e i 45 giorni precedenti le elezioni, non prima, alla mail elettorale.ca.salerno@giustizia.it
Per essere cancellati dall’Albo basta inviare un’apposita richiesta al Presidente della Corte, direttamente o per il tramite del proprio Comune di residenza.
No. Spostare la residenza dal proprio Comune comporta la cancellazione dall’Albo dei Presidenti. Si dovrà chiedere una nuova iscrizione al nuovo Comune di residenza seguendo la normale procedura.
Si può verificare il caso in cui venga nominato un cittadino che non possegga più i requisiti o la cui condizione ne impedisca la nomina (arruolato nelle FF.AA., candidato alle elezioni, ecc.). Questi dovrà tempestivamente informare la Corte di Appello allo scopo di permettere la sua sostituzione compilando ed inviando l'apposito modulo all'indirizzo elettorale.ca.salerno@giustizia.it
Si ricorda che l’Ufficio di Presidente di Seggio è obbligatorio per i nominati. Qualora il nominato, pur possedendo i requisiti, sia nella condizione di dover rinunciare all’incarico, dovrà tempestivamente motivare e documentare il proprio impedimento informando il Presidente della Corte di Appello.
L’Ufficio Elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990. L’Ufficio cura, altresì, per tutto il distretto della Corte d’Appello di Salerno, gli adempimenti relativi alla nomina dei Presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali. Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali.
GESTIONE ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLA FUNZIONE DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
ISCRIZIONE – Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, presentando domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l’iscrizione nell’albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di Presidenti di seggio elettorale. L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio come previsto dall’art. 23 del D.P.R. 570/60 e dall’ art.38 DEL D.P.R.361/57: a. Coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b. I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; c. Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; d. I medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti; e. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
NOMINA PRESIDENTI DI SEGGIO
Il Presidente della Corte, in occasione delle elezioni, provvede con proprio decreto alla nomina dei Presidenti di seggio. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di Appello, è tenuto un elenco di persone idonee a ricoprire l’ufficio di Presidente di seggio elettorale. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte di Appello trasmette ad ogni comune l’elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. In caso di impedimento del Presidente del seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la normale surrogazione, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA
I cittadini inseriti nell’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di Seggio, possono inviare apposita istanza di nomina all’Ufficio Elettorale della Corte d’Appello attenendosi ad una delle seguenti modalità:
Le domande potranno essere presentate, a pena di nullità, non prima del sessantesimo (60o) e non oltre il quarantacinquesimo (45o) giorno precedente la data fissata per le elezioni.
Per le istanze inviate per posta ordinaria, farà fede il timbro postale.
Ogni domanda verrà valutata alla luce dei criteri stabiliti dal Presidente della Corte. (Scarica modulo)
Sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun Presidente con il materiale elettorale consegnato sul seggio.
L’ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 TU. n. 570/60).
Il Presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà presentare, con estrema urgenza, istanza di rinuncia alla Corte di Appello.
Ai sensi dell’art.89 del TU. n. 570/60, la rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente motivata e documentata circa i motivi di impedimento (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l’eventuale incompatibilità). (Scarica modulo)
NB: Deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità e preferibilmente, deve essere allegata anche la copia del decreto di nomina.
La rinuncia dovrà pervenire, a questa Corte di Appello, scegliendo una tra le seguenti modalità:
NB: Il Presidente di seggio che, senza giustificato motivo, rifiuti di assumere l’incarico o non si trovi presente all’atto dell’insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall’albo, con provvedimento irrevocabile dell’Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all’ufficio di presidente di seggio ed inoltre nelle possibili sanzioni previste dalla legge.
AVVISO
Coloro che non intendono essere nominati ma che sono iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio devono procedere con la richiesta di sospensione o cancellazione, onde evitare che la loro possibile nomina comporti all’ufficio la necessità di dover provvedere con estrema urgenza alle sostituzioni.
Vedi modalità:
Il Presidente di seggio temporaneamente impossibilitato ad assumere incarichi (in caso ad es. di maternità, soggiorno all’estero, motivi di salute, ecc.) può chiedere con istanza scritta motivata, direttamente alla Corte di Appello, la temporanea sospensione dalla nomina.
La cancellazione dall’albo è: a. disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall’art.1, c.4, legge 53/90; b. ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro Comune, superamento del settantesimo anno di età, ecc; c. richiesta dell’interessato mediante istanza scritta motivata presentata al Comune di residenza.