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Rimborso Contributo Unificato

Rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo

Dettaglio notizia

5 agosto 2026

Contenuto della notizia

 

Le modalità per il rimborso del contributo unificato sono regolate dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia) e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33 del 26 ottobre 2007.

Quando chiedere il rimborso

Il diritto al rimborso del contributo unificato può essere esercitato in caso di versamento:

  • di una somma superiore a quella dello scaglione di riferimento;
  • effettuato due volte per errore;
  • relativo a un procedimento giurisdizionale esente;
  • al quale non è seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo.

L'elencazione non è da ritenersi esaustiva.

L'istanza di rimborso

L'istanza va indirizzata all'Ufficio giudiziario presso cui è stato effettuato il versamento (Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, TAR o Consiglio di Stato), utilizzando il modulo scaricabile in fondo alla pagina.

Termine di decadenza: l'istanza va presentata entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le richieste presentate oltre tale termine non saranno accolte.

 

Elementi da indicare nell'istanza

  1. Ufficio giudiziario destinatario dell'istanza
  2. Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale
  3. Residenza, CAP ed eventuale domicilio, se diverso dalla residenza
  4. Recapiti — numero di telefono ed e-mail
  5. Estremi del versamento e importo versato
  6. Importo richiesto a rimborso
  7. Elementi identificativi del giudizio (numero di Registro Generale, parti) oppure, per le cause non iscritte a ruolo, i motivi della mancata iscrizione
  8. Modalità di rimborso prescelta: accredito su conto corrente (IBAN) oppure vaglia cambiario all'indirizzo del beneficiario
  9. Dichiarazione di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento

Riferimenti normativi

 
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — artt. 13 e 14
Individuano gli importi dovuti a titolo di contributo unificato per i diversi gradi e riti di giudizio: un versamento superiore al dovuto costituisce il presupposto oggettivo dell'istanza di rimborso.
 
D.P.R. 115/2002, art. 192, commi 1 e 1-bis
Fissano l'obbligo di versamento tramite piattaforma telematica e, per i casi di versamento difforme, il termine di trenta giorni per l'istanza di rimborso a decorrere dal versamento.
 
D.P.R. 115/2002, artt. 247-249
Regolano il procedimento di verifica, recupero e restituzione delle somme relative al contributo unificato.
 
Circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007
Individua le ipotesi tipiche del diritto al rimborso e le modalità istruttorie seguite dagli uffici giudiziari, incluso il modello di istanza allegato alla circolare stessa.
 
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Fissa il termine di decadenza biennale, decorrente dal versamento, per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Nota: il quadro sopra riportato ha finalità meramente riepilogativa. Per la qualificazione della singola fattispecie si rinvia al testo vigente del D.P.R. 115/2002 e alle circolari ministeriali richiamate.

Allegati
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