Le modalità per il rimborso del contributo unificato sono regolate dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia) e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33 del 26 ottobre 2007.
Quando chiedere il rimborso
Il diritto al rimborso del contributo unificato può essere esercitato in caso di versamento:
- di una somma superiore a quella dello scaglione di riferimento;
- effettuato due volte per errore;
- relativo a un procedimento giurisdizionale esente;
- al quale non è seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo.
L'elencazione non è da ritenersi esaustiva.
L'istanza di rimborso
L'istanza va indirizzata all'Ufficio giudiziario presso cui è stato effettuato il versamento (Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, TAR o Consiglio di Stato), utilizzando il modulo scaricabile in fondo alla pagina.
Elementi da indicare nell'istanza
- Ufficio giudiziario destinatario dell'istanza
- Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale
- Residenza, CAP ed eventuale domicilio, se diverso dalla residenza
- Recapiti — numero di telefono ed e-mail
- Estremi del versamento e importo versato
- Importo richiesto a rimborso
- Elementi identificativi del giudizio (numero di Registro Generale, parti) oppure, per le cause non iscritte a ruolo, i motivi della mancata iscrizione
- Modalità di rimborso prescelta: accredito su conto corrente (IBAN) oppure vaglia cambiario all'indirizzo del beneficiario
- Dichiarazione di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento
Riferimenti normativi
Nota: il quadro sopra riportato ha finalità meramente riepilogativa. Per la qualificazione della singola fattispecie si rinvia al testo vigente del D.P.R. 115/2002 e alle circolari ministeriali richiamate.